Lo Statuto

ART. 1 – Costituzione dell’Associazione

È costituita la Associazione “Società Italiana di Filosofia Teoretica”.
L’Associazione ha sede legale presso la sede universitaria del Presidente in carica.

ART. 2 – Finalità e scopi dell’Associazione

L’Associazione, che non ha fini di lucro, intendendo favorire la collaborazione fra studiosi e in particolare fra docenti universitari che siano o che siano stati titolari di insegnamenti universitari di Filosofia Teoretica (e materie attualmente ricomprese nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), si propone le seguenti finalità:

  1. porsi come interlocutore nei confronti del Ministero, del CUN, e di altri organi ed enti pubblici competenti a difesa dei valori e degli interessi degli studiosi e dei docenti di materie ricomprese nella categoria scientifico-disciplinare di “Filosofia Teoretica”;
  2. promuovere e sostenere, nelle istituzioni universitarie, negli Enti Pubblici di Ricerca e in tutte le sedi opportune, lo studio, la ricerca e la formazione nel campo della Filosofia Teoretica;
  3. promuovere e sostenere la didattica di tutte le discipline coinvolte nell’ambito della Filosofia Teoretica nella scuola universitaria, pre-universitaria e post-universitaria, e in ogni altra sede;
  4. favorire la comunicazione scientifica promuovendo e sostenendo varie forme di collaborazione tra le molteplici istituzioni, nazionali ed internazionali e l’organizzazione di congressi e incontri.

Allo scopo di promuovere lo studio, la ricerca, la formazione:

  1. favorisce gli incontri tra gli studiosi della materia, e segnatamente tra i docenti universitari titolari di insegnamenti di Filosofia Teoretica;
  2. promuove convegni, seminari, dibattiti, incontri anche interdisciplinari, dove discutere i risultati delle ricerche attinenti alla tematica della Filosofia Teoretica;
  3. cura, direttamente ed indirettamente, la diffusione dei risultati delle ricerche svolte dai soci, nonché degli atti dei convegni e incontri;
  4. coopera con altre istituzioni, nazionali e internazionali e con le altre associazioni filosofiche, italiane e straniere, per il perseguimento di obiettivi comuni;
  5. promuove lo studio delle metodologie di insegnamento proprie della Filosofia Teoretica;
  6. promuove il coordinamento dei programmi e delle attività didattiche dei corsi universitari, preuniversitari e post-universitari di Filosofia Teoretica;
  7. può pubblicare un bollettino a diffusione nazionale e internazionale che dia notizia dell’attività di ricerca svolta dai soci;

ART. 3 – I Soci

I Soci dell’Associazione si distinguono in:

– Fondatori
– Ordinari
– Onorari
– Sostenitori

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

Sono ammessi a Soci Ordinari gli studiosi di Filosofia Teoretica che ricoprono o abbiano ricoperto per almeno tre anni i ruoli di professore o ricercatore nelle Università italiane o negli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e che intendano contribuire all’attività dell’Associazione in vista della realizzazione dei suoi scopi. Possono anche essere ammessi come Soci Ordinari altri studiosi le cui richieste di ammissione, accompagnate dalla lettera di presentazione di un Socio, siano state valutate e accolte dal Presidente.
Possono essere nominati Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea, coloro che abbiano apportato contributi di alto livello allo studio della Filosofia Teoretica.
Possono essere Soci Sostenitori gli Istituti, gli Enti, le Associazioni e le Aziende che intendono incrementare lo sviluppo dell’Associazione fornendo mezzi e fondi per le sue attività. Il Socio Sostenitore è rappresentato da un delegato e gode degli stessi diritti di un Socio Ordinario.
I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento delle quote sociali.
I Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota annua di associazione per l’anno in corso, la cui entità e il termine di pagamento sono stabiliti anticipatamente dal Consiglio Direttivo.
I Soci in regola con il pagamento della quota annuale ed i Soci Onorari hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, di partecipare all’Assemblea con il diritto di voto e di accedere alle cariche sociali.

ART. 4 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1) per volontario recesso;
2) per morosità protratta;
3) per svolgimento di attività in contrasto con lo spirito e le finalità dell’Associazione.

La perdita della qualità di Socio è deliberata con effetto immediato dal Consiglio Direttivo, e ratificata dall’Assemblea.
I Soci che abbiano receduto o siano stati radiati non possono richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 5 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere.

ART. 6 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa quando è dovuta.
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta.
Ogni Socio non può rappresentare più di altri due Soci.
L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei Soci per l’approvazione del rendiconto economico annuale predisposto dal Tesoriere e dal Consiglio Direttivo e per l’elezione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei Soci per deliberare sulle modifiche allo Statuto o all’eventuale regolamento e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Le convocazioni sono effettuate, con preavviso di almeno 30 giorni dalla data fissata, mediante posta elettronica, all’indirizzo comunicato dal Socio all’Associazione.
L’Assemblea delibera:

  1. di norma, a voto palese e con la maggioranza semplice dei Soci presenti;
  2. a voto segreto e con la maggioranza semplice dei Soci presenti per la nomina del Consiglio Direttivo;
  3. a voto segreto ed a maggioranza assoluta dei Soci presenti, per lo scioglimento dell’Associazione.

Le assemblee sociali potranno essere tenute anche in collegamento audio/video in forma telematica. In questi casi dovrà essere consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. 
In seconda convocazione, che può avere luogo  quando sia trascorsa almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

ART. 7 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 22 membri: 12 Professori ordinari, 5 Professori associati e 4 Ricercatori, tutti afferenti al SSD di Filosofia teoretica. In aggiunta, per favorire una continuità nella vita dell’Associazione i Presidenti uscenti sono di diritto membri del Consiglio Direttivo per la durata del Consiglio successivo al proprio mandato.
I membri eletti del Consiglio sono nominati a scrutinio segreto dall’Assemblea tra i propri soci; ogni socio ha diritto ad esprimere cinque preferenze. In caso di parità si procede al ballottaggio.
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni.
Nel caso uno dei Consiglieri venga meno per qualsiasi causa durante il mandato, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione. La sostituzione deve essere ratificata nella riunione immediatamente successiva dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere ed individua i coordinatori dei Comitati di Attività. I Comitati di Attività sono delle funzioni organizzative specifiche nell’interesse dell’Associazione coordinate da un consigliere. Il Consiglio direttivo può variare il numero e le funzioni dei Comitati di Attività.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, salvo quanto espressamente demandato dal presente Statuto all’Assemblea dei soci, al Presidente.
Il Consiglio Direttivo:

– dà esecuzione all’oggetto sociale adottando le relative deliberazioni;
– stabilisce le quote associative annue per i Soci ordinari e per i Soci Sostenitori;
– riconosce la qualità di Socio Onorario;
– redige eventuali regolamenti interni e li sottopone all’Assemblea;
– provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– predispone il rendiconto economico annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– delibera sull’esclusione dei soci nei casi previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed è validamente costituito con l’intervento di almeno la metà dei suoi membri e purché uno di essi sia il Presidente o il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi membri. Può riunirsi anche in forma telematica.
La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante posta elettronica almeno due settimane prima della data della riunione o, in caso di urgenza, con preavviso di quarantotto ore.
Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente.
Per la partecipazione al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

ART. 8 – Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto e può essere rieletto soltanto una volta. Ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. 
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente, nominato dal Presidente.

ART. 9 – Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, tiene il libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, l’archivio, il libro dei Soci, e i timbri dell’Associazione.

ART. 10 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti ed ha il compito della gestione amministrativa dell’Associazione secondo le decisioni prese dal Consiglio Direttivo, segnatamente: tiene il Registro di Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone il rendiconto economico annuale.

ART. 11 – Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. a) dalle quote dei soci;
  2. b) dai contributi pubblici e privati;
  3. c) dai proventi di iniziative sociali;
  4. d) da donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
  5. e) da rimborsi derivanti da Convenzioni.

Il patrimonio è per intero disponibile per la realizzazione delle finalità dell’Associazione.
L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

ART. 12 – Durata dell’Associazione.

La durata dell’Associazione è illimitata.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dell’ente verrà devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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